Politica

Premierato, in 5 articoli il nuovo assetto costituzionale

Camere legate al destino del capo del governo eletto dal popolo 

Approvato oggi dal Consiglio dei ministri il testo del disegno di legge costituzionale che mira a istituire il “premierato”. Nelle intenzioni del Governo, una volta concluso l’iter della riforma l’Italia avrà l’elezione diretta del presidente del Consiglio e legherà la sua figura, la sua maggioranza alla durata in carica degli eletti nelle due Camere.

Premierato

Il testo è intitolato “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”.

Rispetta in sostanza previsioni e anticipazioni circolate nelle scorse settimane e si compone di cinque articoli: sul potere di nomina dei senatori a vita, sui poteri di scioglimento delle Camere, sull’elezione diretta del premier e il premio di maggioranza conferito in Parlamento alla coalizione vincente, sull’obbligo per il presidente della Repubblica di sciogliere le Camere in caso di mancata fiducia all’insediamento del Governo, sui limiti entro i quali il presidente eletto può essere sostituito in caso di cessazione dalla carica, infine sull’entrata in vigore della nuova veste della Carta costituzionale.

Articolo 1

L’articolo 1 abroga il secondo comma dell’articolo 59, quello che recita “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”.

Potere cancellato dal ddl costituzionale in questa norma apparentemente simbolica: negli anni la presenza dei senatori a vita è stata spesso oggetto di polemiche sulla loro possibilità di influenzare gli equilibri parlamentari, pur non essendo eletti dal popolo; il problema sarebbe tuttavia superato da un premio di maggioranza introdotto in Costituzione, come da testo appena licenziato a palazzo Chigi. Resta invece in vigore, nelle intenzioni dei promotori del ddl, il primo comma dell’attuale articolo 59: “E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica”.

Articolo 2

L’articolo 2 cancella il potere del capo dello Stato di sciogliere una sola delle Camere, ed è di fatto una premessa del seguente articolo 3: legando il destino dei parlamentari alla maggioranza risultata vincente alle elezioni e alla carica del premier, l’ipotesi dello scioglimento di un solo ramo del Parlamento è superata.

I precedenti storici dicono che questo potere è stato utilizzato tre volte nella storia repubblicana: nel 1953, nel 1958 e nel 1963, ma solo per scelta “tecnica”, ovvero per far coincidere il rinnovo con quello dell’altro ramo del Parlamento. Esigenza tecnica superata quando fu portata a cinque anni la durata della legislatura anche per il Senato, che originariamente restava in carica per sei anni.

Il cuore della riforma è negli articoli 3 e 4 del disegno di legge

L’articolo 3 riscrive l’articolo 92 della Costituzione e introduce il “premierato” e costituzionalizza il premio di maggioranza che dovrà essere indicato nella legge elettorale. “Il Presidente del Consiglio – recita la proposta di riforma – è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura”.

Nuova formulazione anche per il rapporto con il presidente della Repubblica, che nella vecchia formulazione “nomina” il presidente del Consiglio, qui, essendo il capo del Governo “nominato” attraverso il procedimento elettorale, l’ultimo comma recita: “Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri”.

Articolo 4

L’articolo 4 è quello che, modificando radicalmente le previsioni dell’attuale articolo 94 della Carta, completa il disegno che lega il destino della legislatura a quello della maggioranza e del premier, introducendo, al verificarsi di determinate condizioni, l’obbligo di scioglimento delle Camere in capo al presidente della Repubblica, che finora ne aveva invece la facoltà, il potere (art. 88). Nel nuovo terzo comma dell’articolo 94 si legge fra l’altro: “Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”.

Sempre l’articolo 4 del ddl statuisce il caso di scuola della sostituzione del premier eletto dal popolo, con un comma aggiuntivo all’articolo 94 della Carta, che ribadisce comunque un “dovere di scioglimento” del quale il capo dello Stato diventa esecutore: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”.

Articolo 5

Infine, l’articolo 5 del testo di riforma contiene due norme transitorie: la prima per precisare che i senatori a vita di vecchia nomina restano in carica anche dopo l’abrogazione del potere di nomina. La seconda per indicare che la legge costituzionale “si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere”.

Per completarsi tecnicamente, quindi, necessiterà oltre che delle doppie letture nei due rami del Parlamento, la seconda delle quali a maggioranza assoluta dei componenti, come stabilisce l’articolo 138 della Costituzione, anche della nuova legge elettorale che segua le indicazioni della riforma.

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