“Pillole di Legge” è una trasmissione a cura dell’avvocato Stefano Marrone che va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15, per spiegare ai telespettatori alcuni istituti giuridici e come esercitare i propri diritti. La pillola legale di oggi è dedicata ai contratti di appalto.
Non pensiamo agli appalti pubblici giganteschi. Pensiamo invece a quando noi diamo appalto, cioè conferiamo a terzi l’incarico di realizzare un’opera o un servizio. Possiamo dare l’incarico di costruire una casa o farci un mobile.
Contratti di appalto
Giuridicamente, si tratta di un contratto di appalto che è disciplinato dall’articolo 1665 del Codice Civile italiano. Ovviamente, la legge pone dei binari per questo contratto, detto “a prestazioni corrispettive”, cioè una parte esegue un’opera e l’altra parte esegue il pagamento dell’opera. Ma cosa succede quando quest’opera è eseguita male?
Soccorre a questo proposito l’art. 1667 del Codice Civile, che dà la garanzia per i vizi e i difetti dell’opera. In realtà, chi svolge quest’attività, dice la legge, le deve svolgere “a regola d’arte”. Deve quindi fare il suo lavoro bene, nei termini previsti, e senza che ci siano difetti. Nell’eventualità che questi difetti insorgano, invece, ci sono dei termini di decadenza e di prescrizione. Il termine di decadenza è il termine entro il quale io devo notificare l’esistenza di questo vizio. Il termine di prescrizione, invece, è il termine in cui, una volta notificata l’esistenza del vizio, devo poi svolgere l’azione.
Ebbene, l’art. 1667 normalmente pone come termine per la denuncia per dire che l’opera è affetta da un difetto, il termine di 60 giorni e pone come termine per svolgere l’azione di due anni.
I beni immobili
Ovviamente è previsto un termine più lungo per i beni immobili, poiché essi possono manifestare vizi e difetti nel corso del tempo. Soccorre a questo l’art. 1669 del Codice Civile, il quale dice che, nell’ipotesi in cui un fabbricato sia fatto male, se i difetti sono di una certa gravità si applica il termine di un anno per la denuncia dei vizi e di 10 anni per la responsabilità.
Quindi, è giusto che chi lavora venga retribuito per il lavoro, ma è altrettanto giusto che chi lo esegue lo esegua a regola d’arte e il committente ha la garanzia che gli articoli 1667 in generale e 1669 per i beni immobili gli danno. Facciamo pure lavorare le persone, ma i lavoratori devono sapere che il loro lavoro deve essere fatto bene, altrimenti occorre allo scopo il 1667 e 1669 del Codice Civile.
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