“Pillole di Legge” è una trasmissione a cura dell’avvocato Stefano Marrone che va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15, per spiegare ai telespettatori alcuni istituti giuridici e come esercitare i propri diritti. L’argomento della pillola di legge odierna sono gli spazi condominiali e il loro uso.
Uso degli spazi condominiali
Come abbiamo più volte recitato in questa rubrica “vicinitas est mater discordiarum” cioè la vicinanza è la madre di tutti i dissidi, però se noi conosciamo la normativa e in particolare il disposto dell’articolo 1117 del codice civile, possiamo cercare di evitarli.
Quali sono gli spazi comuni condominiali? Quest’articolo recita appunto come gli spazi comuni siano quelli non singoli, non deputati all’utilizzo esclusivo soltanto da uno dei due condomini, cioè per fare un esempio, un giardino condominiale, l’atrio, le scale, le pareti condominiali e così via.
Qual è il principio generale che pone la nostra legge? Il principio generale è che ciascun condomino può usare della cosa comune nel rispetto di due presupposti fondamentali.
Il decoro e l’atrio condominiale
Il primo è il decoro del condominio e secondo che anche gli altri condomini, ugualmente, possano farne uso.
Quindi, se come condomino, una persona presupponesse di fare un’uso esclusivo dell’atrio condominiale, disseminandolo di piante ornamentali a dispetto degli altri condomini, non potrebbe farlo. Come non si potrebbe fare un’uso che venisse a pregiudicare, cioè a rendere una lesione, al decoro nel condominio. Supponiamo la posizione sulle pareti condominiali di enormi striscioni inneggianti a partiti politici, piuttosto che a squadre di calcio. Certamente sarebbe una lesione del diritto all’immagine del condominio che non potrebbe passare inosservata.
I due presupposti sono quindi, usare gli spazi comuni bene, in modo che anche gli altri possano adoperarli allo stesso modo e curare il decoro del condominio.
Il regolamento
Ovviamente, la norma che regola questi atti è il regolamento condominiale e quindi occorrerà che gli atti che vengono posti in essere dai singoli condomini. siano conformi al regolamento condominiale. Se sono conformi al regolamento condominiale e all’articolo 1117 del codice civile, sono legittime, altrimenti no e si può rischiare di finire davanti al giudice. Meglio di no.