“Pillole di Legge” è una trasmissione a cura dell’avvocato Stefano Marrone che va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15, per spiegare ai telespettatori alcuni istituti giuridici e come esercitare i propri diritti. L’argomento della pillola di legge di oggi è spinoso e riguarda l’assegno di mantenimento. Quest’oggi nella pillola legale, parleremo di un argomento delicato e cioè il reato previsto dall’articolo 570 del codice penale che riguarda la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Cosa significa “violazione degli obblighi di Assistenza Familiare”
Sinteticamente, qual è la condotta che punisce questa norma incriminatrice, quella di qualsiasi persona che contravvenendo agli obblighi familiari, fa venir meno, omette, l’assistenza nei confronti dei figli o del coniuge.
L’ipotesi classica, quella da scuola, è del coniuge che non paga gli alimenti ai figli o all’altro coniuge più debole, ma non è solo quella perchè la norma prevede nella sua parte iniziale una precisazione che riguarda l’allontanamento dal domicilio familiare. Dice “chiunque allontanandosi dal domicilio familiare o tenendo in altro modo una condotta contraria alla famiglia, fa mancare assistenza al coniuge e o i mezzi di sussistenza ai figli viene punito con la pena fino ad un anno.
Stiano bene attenti coloro che sono gravati da un’obbligazione stabilita dal tribunale perchè se non presteranno il denaro necessario potrebbe scattare la sanzione dell’articolo 570 del codice penale.
Secondo parametro della violazione penale
Attenzione però anche ad un secondo parametro la violazione penale non equivale ad un inadempimento di carattere civilistico. Mi spiego meglio, se il giudice dà al marito l’obbligo di pagare 500 euro ciascuno di alimenti ai figli ed il marito non ce la fa a pagare 500 euro e ne paga 300 a figlio, non si può delineare il reato, ci sarà un inadempimento di 200 euro a figlio che potrà esporre il marito ad un pignoramento, un’azione civile esecutiva.
Se però la persona omette completamente il pagamento o lo paga in maniera talmente insufficiente che manchino ai discendenti i mezzi di sussistenza, il reato di cui l’articolo 570 parla, scatta.
Caratteristiche del reato
È un reato procedibile a querela quindi, ci vuole l’atto di volontà dell’interessato o dell’interessata che si rechi come abbiamo visto in qualche altra pillola, presso un comando di Carabinieri, Guardia di Finanza o della Polizia di Stato. Ma si procede d’ufficio se questo tipo di violazione è commessa nei confronti di minorenni o di inabili al lavoro.
Ragion per cui la legge “Dura lex, sed lex” stabilisce questo principio. Dobbiamo essere responsabili quando mettiamo al mondo dei figli o quando contraiamo un matrimonio sappiamo che ci sono delle conseguenze. Ci sono delle conseguenze anche economiche che vanno adempiute.
Se non lo sono integralmente e facciamo mancare tutta l’assistenza o i mezzi di sussistenza ai figli, scatta la scure dell’articolo 570 del codice penale che potete trovare anche su Internet.
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