“Pillole di Legge” è una trasmissione a cura dell’avvocato Stefano Marrone che va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15, per spiegare ai telespettatori alcuni istituti giuridici e come esercitare i propri diritti. L’argomento di oggi è delicato e riguarda le molestie condominiali”.
Articolo 660 del codice penale
Già i latini esprimevano un concetto secondo il quale “vicinitas est mater discordiarum” cioè la vicinanza è la madre di tutte le discordie. Ma finchè si tratta di episodi di maleducazione o episodi soltanto di poco conto, è chiaro che lo spirito di tolleranza deve prevalere. Però quando si violano i limiti della legge, allora no.
C’è un articolo preciso, quale il 660 del codice panale, che dice che chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca molestia o disturbo ad altri, è punito con arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.
Si tratta di una contravvenzione, non è un arresto gravissimo ma si tratta sempre di violazione della legge penale. Legge perseguibile, per effetto della riforma Cartabia ultimamente entrata in vigore, solo ed esclusivamente a querela della persona offesa, ossia bisogna che l’interessato si rechi presso i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia di stato e sporga la querela.
Molestia oltre il limite di tolleranza
Questo avviene quando la reiterazione, ossia il fatto di ripetere delle condotte che possono essere emulative oppure offensive o di intimidazione, possa superare il limite ordinario che la legge chiede nei rapporti tra le persone. Quindi se una persona continuamente, incontrando un altra persona, la fa oggetto di scherno e di insulti o di intimidazioni, può essere perseguibile ai sensi dell’articolo 660.
L’articolo 660 è una norma generale che però da qualche tempo, precisamente dall’ottobre del 2015 quando la Corte di Cassazione ha stabilito che la scala condominiale è un luogo aperto al pubblico, può trovare applicazione ai rapporti condominiali. Ciò vuol dire che nell’androne condominiale, o nel cortile condominiale, o nelle scale condominiali, qualora avvenga un episodio di molestia, questo può essere perseguito ai sensi del 660 del codice penale, agli effetti della pena ricordata prima, con l’atto di querela da parte dell’interessato.
Molestie condominiali
Finché il vostro comportamento è una critica, esso è legittimo e anche costituzionalmente tutelato, perchè ciascuno di noi può esprimere la sua critica, ma lo deve fare in modo pacato ed educato. Se lo fa in modo maleducato, offensivo, intimidatorio e reiterato, colui che compie molestia rischia una pena da sei mesi a 500 euro di multa, quindi proprio non è il caso.
Cerchiamo di esprimere le le proprie idee, com’è legittimo fare, ma sempre nel rispetto della legge.
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